Legge di stabilità 2015: dichiarazione iva, cancellazione cartelle, nuovo ravvedimento operoso

Legge di stabilità 2015: dichiarazione iva, cancellazione cartelle, nuovo ravvedimento operoso

DICHIARAZIONE IVA
Nel prevedere, a partire dal 2016, l’obbligo di presentazione della dichiarazione IVA in via autonoma entro febbraio, la legge di Stabilità per il 2015 ha eliminato l’obbligo della comunicazione dati IVA.

CANCELLAZIONE CARTELLE AL DI SOTTO DEI 300 EURO
In presenza di un credito inesigibile (non ancora riscosso e non escutibile per mancanza di beni del debitore da assoggettare ad azione esecutiva) iscritto a ruolo, il concessionario della riscossione, decorsi tre anni dalla data in cui gli e’ stata affidata (senza successo) la riscossione del credito, deve trasmettere all’ente creditore una comunicazione di inesigibilità. Per crediti superiori a 300 euro, se l’ente creditore individua beni del debitore su cui avviare ulteriore azione esecutiva, riaffida le somme in riscossione al Concessionario (indicando anche i beni da pignorare, ipotecare, sottoporre a fermo amministrativo).
Per crediti inferiori o pari a 300 euro, l’ente creditore e’ dispensato dagli ulteriori controlli, ed il credito inesigibile viene in sostanza condonato (visto che il concessionario della riscossione non riceverà più quel credito in affidamento)

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO
Sono nuovamente cambiate le regole del ravvedimento operoso. Le nuove percentuali di sanzione applicabile sono di seguito indicate:
–   Ravvedimento sprint: rimangono valide le vecchie regole dello 0,2 % giornaliero entro i 14 giorni successivi alla scadenza;
–    3% nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
–    3,33% se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall’omissione o dall’errore;
–    3,75% se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall’omissione o dall’errore;
–    4,28% se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione oppure, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore
–    6% se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la constatazione della violazione, salvo nei casi di mancata emissione di ricevute fiscali, scontrini fiscali o documenti di trasporto o di omessa installazione degli apparecchi per l’emissione dello scontrino fiscale.
Oltre alla sanzione sono dovuti gli interessi legali che ricordiamo essere a partire dal 2015 dello 0,5%.

Georgia Masucci

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