IL DECRETO MONTI CONVERTITO IN LEGGE

(20/01/2012) Vista la mole di novità e il non troppo lineare assetto della norma procederemo per gradi analizzando intanto i primi 15 articoli. Specifichiamo a tal proposito che il numero riportato a lato indica l’articolo del decreto in esame e pertanto non avrà numerazione progressiva 1.Ai soggetti produttivi di reddito d’impresa (Srl, Spa, Snc, Ditta individuale ecc…) è riconosciuta una deduzione del reddito pari (per il primo triennio di applicazione della legge) al 3% dell’incremento del patrimonio netto rispetto all’esercizio in corso al 31/12/2010 considerato al netto dell’utile dell’esercizio medesimo. Qualora tale percentuale riferita al nuovo capitale proprio (definito nozionale) fosse superiore al reddito complessivo conseguito, la differenza è deducibile nei periodi d’imposta successivi.  


Es.: valore del patrimonio netto (senza tenere conto dell’utile del’esercizio 2010) al 31/12/2010 € 10.000,00 – valore del patrimonio netto (sempre al netto dell’utile conseguito nel 2011) al 31/12/2011 € 13.000,00 differenza 3.000,000 – importo deducibile dal reddito imponibile € 90,00. In tale calcolo si tiene conto anche dei conferimenti in denaro ma solo a partire a dalla data del conferimento a differenza dell’accantonamento a riserva degli utili che si considerano a partire dall’inizio dell’esercizio. Condizione necessaria è la tenuta della contabilità ordinaria.

2.Dal 2012 l’Irap diventa deducibile dall’imposta sui redditi (Irpef – Ires) limitatamente alla quota imponibile relativa alle spese del personale dipendente. In aggiunta alle detrazioni già esistenti ne sono previste ulteriori qualora il personale assunto a tempo indeterminato sia di sesso femminile o di età inferiore ai 35 anni, questo con decorrenza immediata.

4.Diventano definitive e permanenti le detrazioni delle spese per interventi del recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, la norma è piuttosto articolata e comunque mantiene le semplificazioni procedurali previste. 5.A partire dal 2013, per ottenere agevolazioni fiscali e benefici assistenziali occorrerà confrontarsi con l’Isee i cui parametri saranno definiti dal Governo entro il 31/12/2012. In merito saranno effettuati controlli per verificare la veridicità di quanto dichiarato. 6bis. Le banche potranno prevedere una commissione omnicomprensiva massima dello 0,5% a trimestre in caso di apertura credito alla clientela ed in caso di sconfinamento, non potranno approfittarsene con richieste di importi eccessivi al cliente. Il CICR dovrà adottare le disposizioni attuative.

10.A partire dal 2013 i lavoratori autonomi, anche se esercitano in forma associata, le ditte individuali e le società di persone se:

  • .Inviano telematicamente all’amministrazione finanziaria la documentazione contabile;
  • .Hanno il c/c bancario dedicato unicamente all’attività
  •   avranno come premio:
  • .Semplificazioni negli adempimenti amministrativi
  • .Tutoraggio da parte dell’agenzia delle entrate
  • .Maggiore celerità nei rimborsi o nelle compensazioni dei crediti Iva
  • .Se non soggetti agli studi di settore saranno esclusi dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici
  • .Riduzione di 1 anno dei termini dell’azione accertatrice, se non vi sono infrazioni di carattere penale


Sarà il direttore dell’agenzia delle entrate ad individuare i benefici da accordare tra cui è previsto, a carico del tutor, le dichiarazioni fiscali, soppressione dell’obbligo di emissione degli scontrini o ricevute fiscali, anticipo dei termini di compensazione dei crediti iva e abolizione dei visti di conformità per compensazioni superiori ad € 15.000,00 nonché prestazioni di garanzia nei rimborsi iva.

Per i soggetti anzidetti che non sono in contabilità ordinaria, sempre che rispettino le condizioni sopra descritte, ci saranno in più i seguenti benefici:

  • .Tassazione Irpef secondo il principio di cassa e predisposizione della dichiarazione Irpef ed Irap da parte del tutor
  • .Esonero delle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi e Irap nonché della tenuta del registro beni ammortizzabili (a dire il vero tale registro non è più obbligatorio dal 2002 in base agli art. 12 e 14 comma3 del DPR 435/2001)
  • .Esonero dalle liquidazioni, versamenti periodici, acconto iva.

  Entro 180 giorni saranno emanate le disposizioni relative da parte del direttore dell’agenzia delle   
  Entrate.

Chi non rispetta le regole decade dai benefici predetti ed è soggetto ad una sanzione che va da € 1.500,00 a € 4.000,00; se vi adempie con ritardo non superiore a 90 giorni hanno la possibilità di avvalersi del ravvedimento operoso.
Nei confronti di chi si adegua agli studi settore,

  • .È precluso l’accertamento basato su presunzioni semplici
  • .Sono ridotti di 1 anno i termini di decadenza per l’attività accertatrice, sempre salvo che non abbia commesso infrazioni di tipo penale
  • .La determinazione sintetica del reddito complessivo non è ammessa se l’accertato non supera di 1/3 il dichiarato

Ai fini della riscossione delle cartelle esattoriali, se non si paga la prima rata o successivamente non si pagano due rate consecutive, è prevista la possibilità di usufruire di una proroga che dilazionerà per un ulteriore periodo e per un massimo di 72 mensilità se il debitore comprova il peggioramento della propria situazione economica; il mancato pagamento anche di una sola rata, farà decadere dal beneficio e l’importo residuo sarà iscritto a ruolo completo di interessi e sanzioni piene.

11.tempi duri per i furbetti che producono documentazione amministrativa falsa agli organi preposti dallo stato: per essi si aprono le porte, non del paradiso, ma di regina coeli e similari. Inoltre si stringono i rapporti tra Agenzia delle entrate e Inps per fornirsi a vicenda le informazioni utili a combattere evasori e approfittatori di servizi pubblici.
Dal 1° gennaio di quest’anno, le banche e le società finanziarie dovranno inoltre comunicare all’agenzia delle entrate le movimentazioni effettuate dalla propria clientela e saranno tenute sotto maggiore osservazione le categorie ritenute maggiormente a rischio

12.e’ ridotto l’uso del pagamento in contanti ad € 1.000,00. La disapplicazione di tale norma comporterà una sanzione pari al 40% dell’importo.

13.L’ici cambia nome e diventa imposta municipale propria e decorrerà dal 2012; comunque l’assetto normativo rimane uguale e variano solo i parametri di determinazione dell’imposta, ovvero:
.La base imponibile sarà calcolata con nuovi coefficienti di moltiplicazione delle rendite
.l’aliquota la cui base è lo 0,76% sarà variabile di 0,3 punti in più o in meno in base a delibere comunali e verrà ridotta allo 0,4% per la prima abitazione (anche qui con possibilità di variazione in più o in meno di 0,2 punti). Sono inoltre previsti gli stessi meccanismi di detrazione presenti nella previgente normativa (es,: detrazione di € 200,00 per la prima casa). In compenso viene assorbita, oltre ovviamente l’ici, l’irpef relativa alla componente immobiliare, ma delle sole abitazioni non locate

14.A partire dal 2013 entrerà in vigore il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi in sostituzione della tarsu la cui tariffa sarà determinata entro il 31/10/2012

15.Dell’aumento dell’accisa sui carburanti ci siamo accorti tutti da prima della fine dell’anno scorso, vi completiamo l’informazione con la notizia che dal 1° gennaio 2013, aumenterà di ulteriori 0,50€ ogni 1.000 litri di carburante

Per il momento ci fermiamo qui in modo da limitare lo shock e metabolizzare questa prima parte della legge coordinata che consta di 388 pagine (noi siamo solo alla pagina 139) per poi proseguire nell’immediato a fornire informazioni a completamento della legge; questo è in pratica l’indice delle future note che invieremo ad approfondimento dei principali punti dell’indice anzidetto.

            Dallo STUDIO DI CONSULENZA MASUCCI

 

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