PAROLA DEL GARANTE: VIETATO CONTROLLARE POSTA E NAVIGAZIONE DEI LAVORATORI

Finalmente un po' di chiarezza su diritti del dipendente e doveri del datore di lavoro in materia di utilizzo della rete aziendale. Sono consentiti filtri e blocchi per evitare abusi ma proibiti i controlli sulla navigazione Internet e sulle e-mail dei lavoratori. Ma attenzione: ad una lettura del documento, una volta reso disponibile (si può leggerlo cliccando qui) si può scoprire anche qualche falla che apre spazi al controllo, purché non "sistematico". Una delibera, quindi, da verificare attentamente
 

Chiariti dal Garante della Privacy i controlli che può praticare un datore di lavoro sulle email professionali e sulla navigazione in Internet dei dipendenti in orario di lavoro, dai Pc aziendali nelle sedi di lavoro (o anche a casa nell'ipotesi di telelavoratori mobili o domiciliari).
Con una delibera (la n. 13 del 1° marzo) che sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni il Garante – informa la news letter informatica Zeus News (ma la notizia è oggi 6 marzo anche sui principali quotidiani on line) – ha stabilito che il datore di lavoro non può monitorare i siti Internet visitati da un dipendente perché da questi si potrebbe risalire a idee politiche, sindacali, religiose, a orientamenti sessuali, a dati riservati e tutelati dallo Statuto dei Lavoratori.

Il datore di lavoro può solo prevedere delle norme per evitare usi impropri, privati e non autorizzati, di Internet e delle email professionali, può escludere con filtri e altri sistemi i siti web non di interesse professionale e aziendale oppure il download di musica e immagini.
Il datore di lavoro può, in sostanza, prevenire usi impropri da parte del lavoratore ma non può controllare la sua navigazione in Internet o accedere alla sua casella di posta elettronica aziendale.
La casella di posta, anche quella aziendale, è quindi inviolabile, e non può essere soggetta a intrusioni arbitrarie da parte dell'azienda.

Da notare, peraltro, che la stessa delibera prevede una serie di misure tecnologiche e organizzative per prevenire la possibilità, prevista solo in casi limitatissimi, dell'analisi del contenuto della navigazione in Internet e dell'apertura di alcuni messaggi di posta elettronica contenenti dati necessari all'azienda. 

In particolare, a una prima lettura del documento dopo che questo è stato reso disponibile, ci sembra corretto prevedere che, qualora l'azienda debba conoscere il contenuto dei messaggi di posta elettronica in caso di assenza improvvisa o prolungata e per improrogabili necessità legate all'attività lavorativa, l'interessato sia messo in grado di delegare un altro lavoratore (fiduciario) a verificare il contenuto di messaggi e a inoltrare al titolare del trattamento quelli ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Di tale attività (prescrive la delibera) deve essere redatto apposito verbale e informato il lavoratore interessato alla prima occasione utile.
Ci sembra invece alquanto pericoloso e ambiguo vietare "la lettura e la registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica ovvero dei relativi dati esteriori, al di là di quanto tecnicamente necessario per svolgere il servizio e-mail; la riproduzione e l'eventuale memorizzazione sistematica delle pagine web visualizzate dal lavoratore". Che vuol dire, che queste attività sono ammesse purché non siano sistematiche? Vuol dire che c'è – implicitamente – una licenza di spiare "casualmente", un po' ogni tanto, quando ne viene voglia?
Punti, questi, che il sindacato farà quindi bene a verificare attentamente. 

 

 

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