Con una delibera (la n. 13 del 1° marzo) che sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni il Garante – informa la news letter informatica Zeus News (ma la notizia è oggi 6 marzo anche sui principali quotidiani on line) – ha stabilito che il datore di lavoro non può monitorare i siti Internet visitati da un dipendente perché da questi si potrebbe risalire a idee politiche, sindacali, religiose, a orientamenti sessuali, a dati riservati e tutelati dallo Statuto dei Lavoratori.
Il datore di lavoro può solo prevedere delle norme per evitare usi impropri, privati e non autorizzati, di Internet e delle email professionali, può escludere con filtri e altri sistemi i siti web non di interesse professionale e aziendale oppure il download di musica e immagini.
Il datore di lavoro può, in sostanza, prevenire usi impropri da parte del lavoratore ma non può controllare la sua navigazione in Internet o accedere alla sua casella di posta elettronica aziendale.
La casella di posta, anche quella aziendale, è quindi inviolabile, e non può essere soggetta a intrusioni arbitrarie da parte dell'azienda.
In particolare, a una prima lettura del documento dopo che questo è stato reso disponibile, ci sembra corretto prevedere che, qualora l'azienda debba conoscere il contenuto dei messaggi di posta elettronica in caso di assenza improvvisa o prolungata e per improrogabili necessità legate all'attività lavorativa, l'interessato sia messo in grado di delegare un altro lavoratore (fiduciario) a verificare il contenuto di messaggi e a inoltrare al titolare del trattamento quelli ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Di tale attività (prescrive la delibera) deve essere redatto apposito verbale e informato il lavoratore interessato alla prima occasione utile.
Ci sembra invece alquanto pericoloso e ambiguo vietare "la lettura e la registrazione sistematica dei messaggi di posta elettronica ovvero dei relativi dati esteriori, al di là di quanto tecnicamente necessario per svolgere il servizio e-mail; la riproduzione e l'eventuale memorizzazione sistematica delle pagine web visualizzate dal lavoratore". Che vuol dire, che queste attività sono ammesse purché non siano sistematiche? Vuol dire che c'è – implicitamente – una licenza di spiare "casualmente", un po' ogni tanto, quando ne viene voglia?
Punti, questi, che il sindacato farà quindi bene a verificare attentamente.