Oggetto dell'esame della Corte era una disposizione che risale alla cosiddetta “legge Galli” (legge 5.1.1994, n. 36), poi ripresa e in parte modificata dalla legge 31.7.2002, n. 179, e quindi definitivamente consacrata dal recente “Codice dell'ambiente” (decreto legislativo n. 152 del 3.4. 2006, con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 8.11.2006, n. 284 e dal decreto legislativo 16.1.2008, n. 4).
I precedenti delle norme-truffa sui canoni di depurazione
Proviamo a vedere più in dettaglio come è nata questa gherminella. La legge Galli del '94 ha introdotto importanti modificazioni alla disciplina amministrativa del trattamento delle acque, prevedendo, tra l'altro, la trasformazione dei canoni di depurazione delle acque di rifiuto da tassa comunale a corrispettivo di un servizio. Infatti all'articolo 13 stabiliva espressamente che la tariffa del servizio idrico ”è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio”.
Nel sistema della legge Galli, dunque, il Comune (e per esso, l'ente incaricato della gestione) fornisce il servizio idrico, il cittadino paga in relazione ai costi del servizio stesso e alle utilità ricevute.
Fin qui tutto bene; i guai cominciano quando subito dopo, all'articolo 14, la legge contraddice sé stessa e i suoi bei principi stabilendo testualmente che “la quota di tariffa riferita al servizio di pubblica fognatura e di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”.
In sostanza: il cittadino deve pagare la quota del canone relativa alla depurazione anche se questa non viene effettuata. Rendendosi conto dell'assurdità della cosa il legislatore ha messo le mani avanti cercando di prevenire il sospetto che viene spontaneo: “Che fine faranno quei proventi incassati senza motivazione: andranno nel calderone dei tanti sprechi degli enti locali?”
Nossignore, spiega la seconda parte dello stesso articolo 14: i proventi così riscossi “affluiranno in un fondo vincolato e saranno destinati esclusivamente alla realizzazione e alla gestione delle opere e degli impianti centralizzati di depurazione”.
Una promessa che non vale certo a tranquillizzare il cittadino chiamato a pagare per un servizio inesistente. Ma non solo, perché evidentemente non ancora soddisfatti, i comuni si sono attivati per stemperare questo vincolo: il recentissimo codice dell'ambiente ha infatti modificato in modo ambiguo la norma che abbiamo appena visto stabilendo che i proventi in questione “affluiscono a un fondo vincolato a disposizione dei soggetti gestori del Servizio idrico integrato la cui utilizzazione è vincolata alla attuazione del piano d'ambito". Una di quelle disposizioni fumose che dicono tutto e niente, chiara spia della volontà di pescare nel torbido: mettere le mani sui fondi rastrellati ingiustamente e non realizzare gli impianti.
Questa situazione all'insegna del “Paga e Taci” è durata per tutti questi anni, finché non l'ha fatta cessare la contestazione nata in un centro del Napoletano sinora famoso soprattutto per la produzione di latticini e pregiate paste alimentari, Gragnano. Dovendo decidere sui ricorsi presentati da alcuni utenti contro la società che gestisce il servizio idrico, il locale giudice di pace ha sospeso il giudizio trasmettendo gli atti alla Corte costituzionale perché giudicasse sulla legittimità delle norme che impongono il pagamento dei canoni anche in caso di mancanza o inefficienza degli impianti di depurazione.
Le ragioni del giudice di pace…
Normalmente si tende, a torto, a snobbare il ruolo dei giudici di pace, visti più che altro come un filtro finalizzato ad evitare il sovraccarico di lavoro nei gradi più elevati di giurisdizione. In questo caso va detto che l'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale emessa dal giudice di pace di Gragnano è esemplare, sia per il corretto inquadramento della questione nell'ambito dei principi costituzionali sia per la chiarezza e l'efficacia delle argomentazioni.
Secondo il giudice, il fatto che l'obbligazione di corrispondere il canone sia inderogabile per espressa previsione di legge, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un servizio dato in cambio, contrasta con numerosi principi della nostra Costituzione: in particolare con l'art. 2, “che tutela il diritto inviolabile alla qualificazione dell'individuo come soggetto di diritto” ed esclude “ogni forma di potere arbitrario e persecutorio, compreso quello che impone una prestazione patrimoniale in assenza della relativa controprestazione”. D'altra parte la norma contestata, “non prevedendo un limite temporale oltre il quale non sia più possibile procedere alla riscossione del canone di depurazione in assenza del servizio, rimette al mero arbitrio degli amministratori locali, deputati all'applicazione della norma, la cessazione del pagamento del canone in assenza del depuratore”.
Ma secondo il giudice di Gragnano, la legge contrasta anche con altri articoli della Costituzione:
– con l'art. 3, perché, imponendo irragionevolmente agli utenti di versare la quota di tariffa del servizio di depurazione anche in mancanza dei relativi impianti, determina una discriminazione dei cittadini che versano la tariffa senza usufruire del servizio di depurazione rispetto a coloro che la versano e invece se ne giovano;
– con l'art. 32, perché “incoraggia il lassismo degli enti locali a spese della salute dei cittadini e delle future generazioni danneggiate dall'inquinamento che ne scaturisce”. In altre parole: se possono incassare a tempo indefinito somme non dovute, quando mai – conoscendo la loro generalmente scarsa efficienza – si decideranno a costruire i previsti depuratori?
Secondo l'azienda, l'obbligo di pagare comunque il canone di depurazione delle acque si inquadra nientemeno che tra i doveri del cittadino verso la comunità, fissati dallo stesso art. 2 della Costituzione. Interpretare il ruolo di Pantalone rientrerebbe, quindi, tra i doveri costituzionali del cittadino. E non è rilevante che né la legge né il comune abbiano fissato un termine per la realizzazione dell'impianto: “l'agire amministrativo non può essere condizionato da tempistiche aprioristicamente ed astrattamente definite”. Per carità, ci mancherebbe altro, gli amministratori sono sovrani, decidono loro se e quando i depuratori andranno realizzati. E d'altra parte (spiega, bontà sua, la società idrica) resta sempre la possibilità per i cittadini “di sollecitare gli interventi anche attraverso le forme associative in cui spesso gli interessi diffusi si organizzano”. In sostanza: se il Comune non costruisce i depuratori datevi da fare per sollecitarlo, organizzate raccolte di firme, costituite comitati civici. Ma intanto pagate.
Degna di nota anche l'affermazione dell'Avvocatura dello Stato: non sussiste la violazione dell'art. 2 della Costituzione lamentata dal giudice di Gragnano in quanto “la legge in questione, lungi dal mortificare la persona umana come soggetto di diritti, viceversa ne esalta la soggettività giuridica favorendo la prestazione di un servizio pubblico irrinunciabile, quale è la depurazione delle acque reflue”. Splendido, noi cittadini dobbiamo sentirci “esaltati” se abbiamo la possibilità, pagandolo in anticipo, di contribuire alla prestazione di un servizio pubblico che non esiste. E che magari non esisterà per i prossimi cinque, dieci, venti anni. Vent'anni di esaltazione, quanto siamo fortunati.
La mannaia della Corte
La Corte costituzionale ha fatto giustizia di questi assurdi tentativi di difesa con una sentenza molto argomentata, in cui dà pienamente ragione al giudice di pace.
La decisione chiarisce, innanzitutto, che la tariffa idrica non rappresenta una tassa – da pagare sempre e comunque – ma il corrispettivo di un servizio che deve essere effettivamente reso. Chiarisce inoltre che all'interno della tariffa è compresa una componente – quantificabile in base a precisi parametri individuati dalla legge – che si riferisce espressamente al servizio di depurazione delle acque.
Stabilisce, infine, che la norma in base alla quale questa componente della tariffa andrebbe pagata comunque, a prescindere dall'effettiva prestazione, è irragionevole e contrasta in modo ingiustificato con la ratio della legge, che è fondata invece sulla stretta correlazione tra il pagamento della tariffa stessa da un lato, e la fruizione del servizio in tutte le sue componenti, depurazione compresa, dall'altro.
D'altra parte, se è vero che gli incassi relativi al servizio non prestato sono destinati alla realizzazione dei depuratori, è anche vero che questi – se e quando venissero costruiti – potrebbero non essere utilizzabili dal singolo utente obbligato al pagamento, come nel caso in cui vengano realizzati in comuni diversi da quello in cui si trova l'utente, oppure l'utente si sia trasferito dopo il pagamento della tariffa,.
Per questi motivi la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma contestata (l'art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36, sia nel testo originario, sia in quello modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”.
E poiché presenta contenuto analogo, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo anche l'art. 155, comma 1, primo periodo, del Codice dell'ambiente (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
Una decisione per la quale – senza dimenticare il redattore della sentenza, il prof. Franco Gallo, che molti ricorderanno Ministro delle finanze negli anni Novanta – si deve essere grati all'iniziativa del giudice di pace di Gragnano.
Che fare dopo la sentenza
La sentenza della Corte ha ridisegnato, come qualcuno ha detto, il rapporto tra aziende del servizio idrico e consumatori, stabilendo principi che potrebbero essere trasferiti, al di là del caso specifico, agli altri servizi pubblici. Ma per restare nell'ambito del settore idrico, è indubbio che le conseguenze si faranno sentire immediatamente in favore di quasi tutti i cittadini, se è vero che secondo alcune valutazioni sarebbero un'esigua minoranza i Comuni che hanno installato e fanno regolarmente funzionare gli impianti di depurazione delle acque reflue.
L'indicazione che a questo punto ci sentiamo di dare ai lettori è semplice.
Primo, verificare se presso il loro comune è in funzione, o meno, un impianto di depurazione. In caso negativo inoltrare (eventualmente, se c'è, tramite una locale associazione dei consumatori) una formale diffida in bollo all'azienda incaricata dell'erogazione della fornitura idrica, invitandola a sospendere con effetto immediato la riscossione della quota di canone afferente il servizio di depurazione. E poiché le sentenze della Corte costituzionale, salvo casi eccezionali indicati espressamente dalla stessa Corte, hanno efficacia retroattiva relativamente ai rapporti non ancora esauriti, nell'atto di diffida dovrà essere inoltre chiesta la restituzione di tutte le somme ingiustamente versate a titolo di quota di depurazione per tutti gli anni non coperti da prescrizione, preannunciando sin da subito che in caso di mancata ottemperanza si farà ricorso, per ottenere quanto dovuto, a tutti i mezzi messi a disposizione dall'ordinamento giuridico.