La nota informativa n. 7 dello Studio Masucci

(22 novembre 2012)

con questa informativa analizzeremo il provvedimento di attuazione dell’iva per cassa ed in particolar modo l’entrata in vigore del software Redditest scaricabile dal sito dell’Agenzia per verificare la coerenza del reddito familiare

PROVVEDIMENTO IVA PER CASSA

Ieri è uscito il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate che disciplina le modalità di applicazione dell’iva per cassa. Riassumendo quanto già spiegato nelle precedenti ns. note, il regime è accessibile a coloro che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore a due milioni di euro. Ecco in sintesi cosa è stato previsto dal citato provvedimento:

  • Opzione: L’opzione è comunicata nella dichiarazione Iva (quadro VO) relativa all’anno in cui è esercitata l’opzione che il contribuente presenterà nel corso di quello successivo (per il primo anno Unico 2013 redditi 2012). Ferma restando l’applicazione della sanzione in caso di   comunicazione non effettuata nei termini, la comunicazione si ritiene comunque valida se effettuata con la dichiarazione annuale tardiva, presentata entro i novanta giorni successivi al termine ordinario.

Per effetto della scelta, le fatture dovranno riportare l’annotazione che si tratta di operazione con Iva per cassa, ai sensi dell’articolo 32-bis del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83.

  • Efficacia: L’opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata ovvero, in caso di inizio dell’attività nel corso dell’anno, dalla data di inizio dell’attività. Ovviamente per l’anno 2012 avrà effetto per le operazioni effettuate a partire dal 1° dicembre 2012.

  • Durata dell’opzione e revoca: l’opzione vincola il contribuente all’applicazione dell’IVA per cassa per almeno un triennio, salvi i casi di superamento della soglia dei due milioni di euro di volume d’affari, che comportano la cessazione del regime. Superato il triennio, l’opzione resterà valida per ciascun esercizio successivo, salvo revoca espressa da esercitarsi con le stesse modalità utilizzate per aderire al regime (comunicazione nel quadro VO della dichiarazione IVA). Se l’opzione è esercitata a partire dal 1° dicembre 2012, l’anno 2012 è considerato primo anno di applicazione del regime

REDDITEST

Il redditest è un programma scaricabile dal sito dell’agenzia delle entrate, che non lascia alcuna traccia sul web, e che consente di verificare se le spese sostenute nel corso dell’anno sono in armonia con i redditi familiari, dichiarati o da dichiarare. I dati richiesti rispecchiano i criteri di riferimento dell’accertamento sintetico, assumono pertanto importanza lammontare degli acquisti e delle spese significative sostenute da tutta la famiglia, la composizione del nucleo familiare, l’area geografica di residenza, i risparmi e gli incrementi patrimoniali.

La compilazione del test è semplice ed intuitiva, in quanto vanno inseriti per ogni componente del nucleo familiare, tutte le spese sostenute indice di capacità contributiva e suddivise per tipologia:

abitazione, mezzi di trasporto, assicurazione e contributi, istruzione, tempo libero e cura della persona, spese varie, investimenti immobiliari e mobiliari netti. Tale suddivisione consente un’analisi qualitativa delle spese, per cui € 10.000,00 spesi in gioielli incidono in misura maggiore che non se fossero spesi in manutenzione della casa o per l’acquisto di medicinali. Difatti, una volta riempiti tutti i campi, l’applicazione stima il reddito familiare attribuendo alle voci di spesa un coefficiente che misura la relazione tra il reddito e l’elemento di spesa conosciuto e gli altri dati non noti, ricostruendo, in questo modo, le informazioni mancanti, comprese quelle relative ai consumi indispensabili, come per esempio quelli alimentari.

Terminata l’elaborazione, si clicca sul pulsante “stima coerenza” e se la luce che appare è verde vuol dire che si è coerenti e “salvi” da accertamenti sintetici; se invece la luce è rossa, indica che si è incoerenti e pertanto invita a rivedere bene, se sono “sfuggiti” nella dichiarazione dei redditi dati “sensibili” ai fini fiscali.

Consigliamo pertanto a tutti gli assistiti di scaricare il software e provvedere all’inserimento dei propri dati, in quanto molte delle spese che sostenete non sono in nostro possesso e pertanto non ci è possibile effettuare una valutazione di piena coerenza dei Vs. redditi. In caso di “luce rossa” vi invitiamo a contattarci quanto prima.Vedi di seguito il link: http://redditest.agenziaentrate.it/

                                              dallo Studio di Consulenza Masucci

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