(21 novembre 2012) di Georgia Masucci
Sempre più spesso il contribuente si trova a dover lottare con il Fisco per accertamenti ed atti che molte volte si dimostrano essere frutto di errori formali o erronea interpretazione di puri dati contabili. Con la riforma del contenzioso tributario e l’introduzione della mediazione, è stato inoltre reso maggiormente oneroso per il contribuente il ricorso, con l’applicazione del contributo unificato progressivo per scaglioni. Oltre al maggior onere da sostenere non sono da sottovalutare le “lungaggini” del processo tributario che spesso costringono il contribuente a dover anticipare quanto richiesto dal Fisco, al fine di evitare procedimenti esecutivi sul proprio patrimonio.
Ecco perché, ove possibile, è preferibile per il contribuente adottare tutti gli strumenti possibili per dirimere le questioni fiscali senza dover andare in giudizio, che rimarrebbe pertanto un’ultima ipotesi in caso di esito infruttuoso delle altre strade.
Di seguito analizzeremo pertanto le strade alternative che il contribuente può adottare in caso di tardivi versamenti di imposte, correzioni nei dichiarativi, atti e accertamenti dell’ufficio. Queste sono:
O Ravvedimento operoso (d.lgs. 472/1997)
O Dichiarazioni correttive e integrative
O Adesione al processo verbale di constatazione
O Definizione per acquiescenza
O Definizione atto di irrogazione sanzioni
O Accertamento con adesione
O Conciliazione giudiziale
O Autotutela
A) il Ravvedimento operoso: Il contribuente che ha commesso violazioni relative al mancato versamento del tributo, può sanare la propria posizione versando, prima dell’inizio di qualunque attività di controllo da parte dell’ente accertatore, l’imposta con i relativi interessi e sanzioni.
Attualmente le sanzioni sono applicate nella seguente misura:
– 3% entro i 30 giorni dalla scadenza originaria
– 3,75% dopo i 30 giorni ed entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione
È inoltre stato istituito a partire dal 2011 il ravvedimento sprint che consente di effettuare il pagamento entro i 14 giorni successivi dalla scadenza del termine per il versamento. La sanzione applicabile in tale caso è lo 0,2% per ogni giorno di ritardo, fino al 2,80% per i 14 giorni dalla scadenza.
Inoltre in caso di ravvedimento operoso, oltre alla sanzione dovranno essere versati gli interessi legali, attualmente nella misura dell’ 1,5%
B) Dichiarazioni correttive e integrative: è data possibilità al contribuente di integrare e/o correggere le dichiarazioni dei redditi inviate.
O CORRETTIVA: il contribuente, qualora ravvisi errori o omissioni nella dichiarazione dei redditi inviata, può presentare entro i termini della scadenza della stessa dichiarazione, una nuova dichiarazione correttiva che sostituirà quella originariamente trasmessa
O INTEGRATIVA: il contribuente può anche presentare una dichiarazione integrativa oltre i termini della scadenza ordinaria ma entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo avvalendosi della riduzione delle sanzioni con il ravvedimento operoso in caso di accertamento di maggiore imposta o di minor credito
C) Adesione al processo verbale di constatazione: Il contribuente che riceve un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza o dell’agenzia delle entrate in materia di imposte dirette o Iva può definirlo nella sua interezza dandone comunicazione all’ente emittente. Tale comunicazione deve avvenire entro 30 giorni dalla notifica del verbale; entro i 60 giorni successivi l’ufficio notifica al contribuente l’atto di definizione. In questo caso si potrà usufruire delle sanzioni in misura ridotta pari a 1/6 (fino al 01/02/2011 erano pari a 1/8).
D) Definizione per acquiescenza: Il contribuente che dopo aver ricevuto un processo verbale di constatazione o un invito al contradditorio non vi aderisce ma comunque rinuncia a impugnare in Commissione tributaria il conseguente accertamento notificato dall’ufficio pagando quanto dovuto entro il termine di proposizione del ricorso, ha diritto alla riduzione delle sanzioni a 1/3 di quelle irrogate (fino al 01/02/2011 erano pari a 1/4)
E) Definizione atto di irrogazione sanzioni: Le sanzioni pecuniarie relative a violazioni collegate al tributo, possono essere applicate dall’ufficio con lo stesso avviso di rettifica; in caso invece di sanzioni non correlate al tributo va fatto necessariamente un atto separato. In questo caso viene data la possibilità al contribuente di definire, rinunciando al contenzioso, la sanzione irrogata pagando entro i 60 giorni dalla notifica dell’atto una somma pari a 1/3 (fino al 01/02/2011 erano pari a 1/4)
F) Accertamento con adesione: L’accertamento dell’iva e delle imposte sui redditi può essere definito con l’adesione del contribuente.
In tale caso verrà fatta richiesta da parte del contribuente stesso in carta libera all’ufficio competente al fine di definire e eventualmente rettificare, anche parzialmente l’atto.
Ricevuto l’invito di comparizione da parte dell’ufficio viene seguita la seguente procedura:
O Viene redatto un atto scritto
O Deve essere fatto il versamento entro 20 giorni dall’adesione
O La quietanza deve pervenire all’ufficio entro i 10 giorni dal pagamento
O L’ufficio, dopo essere venuto in possesso della quietanza, consegna copia dell’atto di adesione al contribuente
O L’adesione si perfeziona con il pagamento dell’intera somma dovuta ovvero, in caso di pagamento dilazionato (max 8 rate trimestrali o 12 in caso di importi superiori a € 51.645,69) con il pagamento della prima rata
In caso di istanza di accertamento con adesione, sono previsti degli aspetti premiali:
– applicazione delle sanzioni nella misura di 1/3 del minimo previsto;
– definizione del periodo sia per le imposte sui redditi che per l’iva (salvo il caso in cui era stato fatto accertamento parziale)
– riduzione fino a metà delle sanzioni penali e non applicazione delle sanzioni accessorie
– Dalla data di presentazione della domanda di accertamento con adesione i termini restano sospesi per un periodo di 90 giorni, sia per un eventuale ricorso, sia per il pagamento delle imposte accertate
G) Conciliazione giudiziale: Per quanto concerne la conciliazione giudiziale la mediazione tributaria ne assorbe sostanzialmente la funzione, in quanto nei giudizi avviati in conseguenza di rigetto dell’istanza o di mancata conclusione della mediazione “è esclusa la conciliazione giudiziale di cui all’articolo 48” (art. 17-bis, comma 1, Dlgs 546/1992). È fatta salva la possibilità di adire a tale strumento, per tutte quelle liti che non sono oggetto di mediazione (es: valore della lite superiore a 20.000 euro o per atti emessi dal concessionario della riscossione) che analizzeremo nello specifico con la procedura del contenzioso tributario.
H) L’autotutela: L’autotutela non rappresenta una modalità di definizione delle controversie, bensì l’istituto in forza del quale tutti gli uffici della Pubblica Amministrazione sono chiamati a rivedere un proprio atto e, una volta riconosciuto illegittimo, ad annullarlo per evitare l’aggravio di spese che potrebbe derivare dalla prosecuzione della controversia già instaurata.
Il d.m. 37/1997 ha individuato le situazioni che, in linea di principio, rendono necessario il ricorso all’autotutela nella materia tributaria:
O errore di persona
O errore logico o di calcolo
O errore sul presupposto dell’imposta
O doppia imposizione
O mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti
O mancanza di documentazione successivamente sanata
O sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi
O Errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall’Amministrazione
Anche in tale caso basterà presentare all’ufficio l’istanza in carta libera, indicando le motivazioni che hanno portato alla erronea emissione dell’atto e chiedendo in autotutela il totale sgravio di quanto richiesto dall’ufficio stesso.
In conclusione, sono diversi gli strumenti che ha in mano il contribuente per potersi difendere dagli attacchi del Fisco, anche se molto spesso ci si trova a dover lottare con uffici che sono dei veri e propri “muri di gomma”, che non hanno interesse a snellire procedure e adempimenti e che pertanto gravano come “costi burocratici” in particolar modo alle medie e piccole imprese.
di Georgia Masucci